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Corsi per Ispettori dei Centri di Revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi, nonchè, dei motoveicoli e dei ciclomotori

PROFESSIONE DI ISPETTORE TECNICO


L'ispettore​ tecnico  è il professionista che, a seguito di conseguimento di apposita abilitazione, esercita le funzioni di certificazione della regolarità delle revisioni periodiche ​sui veicoli in circolazione (cosiddetta revisione).

 In Italia sono previste le seguenti tipologie di​ ​ispettori​:

  • abilitati allo svolgimento delle revisioni (e altre operazioni​ ​tecniche) senza specifici limiti: trattasi dei funzionari del MIT abilitati all’effettuazione degli accertamenti tecnici secondo il disposto dell’art. 81 del codice della Strada (categoria A);
  • Ispettore autorizzato, non abilitato quale “responsabile tecnico di officina autorizzata” alla data del 31 agosto 2018, che abbia frequentato i corsi di formazione afferenti ai moduli A, B (per l’abilitazione alla revisione dei veicoli con m.c.p.c .< 3,5 t) e/o C (per l’abilitazione alla revisione dei veicoli con m.c.p.c .> 3,5 t);
  • Ispettore autorizzato al 31 agosto 2018 (ex responsabile tecnico di officina autorizzata per la revisione dei veicoli con m.c.p.c < 3,5 t).

Il mantenimento dell’abilitazione è subordinato all’effettuazione di corsi di aggiornamento periodici in ossequio all’Accordo Stato Regioni prot. n. 65 – CSR DEL 17/04/2019.

NORMATIVA
La disciplina della professione di Ispettore autorizzato  è regolata da:

  • direttiva 2014/45/CE;
  • DM n. 214/2017;
  • Accordo Stato Regioni prot. n. 65 – CSR DEL 17/04/2019;
  • DM n. 445/2021;
  • DD n. 40/2022 della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;
  • Circolare  n. 14116 del 02.05.2022 della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;
  • Circolare  n. 32471 del 17.10.2022 della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.
  • Circolare n. 2420 del 25/01/2023 della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.
  • Circolare prot. 14087 del 8.05.2023 della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;
  • Circolare. prot. 32982 del 3.11.2023 della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ISPETTORE TECNICO AUTORIZZATO
Al fine del conseguimento dell’abilitazione alla professione di Ispettore tecnico autorizzato è necessario (art. 11 del DD n. 40/2022) superare apposito esame tenuto da Commissioni esaminatrici nominate ad hoc dalle Direzioni Generali Territoriali, ovvero dalle Autorità a Statuto speciale.

Le DGT, ovvero le Autorità a Statuto speciale sono tenute a pubblicare un calendario annuale degli esami.

Per accedere all’esame è necessario possedere i seguenti requisiti:

  • avere raggiunto la maggiore età;
  • non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  • non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente all'Unione Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  • non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
  • aver conseguito uno dei titoli di studio previsti dall'art. 2, comma 3, dell'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2019, prot. n. 65/CSR;
  • aver superato un apposito corso di formazione, come regolamentato dall'art. 3 dell'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2019, prot. n. 65/CSR.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ESAME

I candidati per sostenere l’esame per l’accesso alla professione di ispettore tecnico, devono presentare apposita istanza, utilizzando lo schema di domanda predisposto e riportato in calce, da inoltrare:  ·   

  • per coloro che sono in possesso di attestati di formazione conseguiti entro il 31 dicembre 2022, alla DGT o all’Autorità a Statuto Speciale territorialmente competente in base alla sede dell’organismo di formazione oppure alla residenza del candidato;
  • per coloro che sono in possesso di attestati di formazione conseguiti dopo il 1° gennaio 2023, alla DGT o all’Autorità a Statuto Speciale territorialmente competente in base esclusivamente alla sede dell’organismo di formazione.

L’istanza deve essere firmata digitalmente o accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – CAD) e trasmessa, esclusivamente, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo indicato dalla DGT o dall’Autorità a Statuto speciale.

Unitamente all’istanza deve essere oggetto di trasmissione:

1. il fascicolo del candidato in formato digitale, firmato digitalmente dal responsabile o delegato, dell’Ente di formazione rilasciato dall’organismo di formazione contenente:

   a. titolo di studio;

   b. dichiarazioni (modello A e B) e documentazione comprovante l’esperienza maturata pena la non ammissione all’esame (p.e. cedolini, posizione contributiva INPS/INAIL, visura camerale, modello UNILAV, ecc.). Si precisa che la dichiarazione di cui al DPR n. 445/2000 deve essere resa da titolare/legale rappresentante della ditta/officina in cui l’interessato ha maturato l’esperienza lavorativa. Nel caso in cui l’esperienza lavorativa sia stata maturata presso più soggetti, la dichiarazione dovrà resa da ciascuno di essi per il periodo di effettiva collaborazione (modello B). Si precisa che, nel caso di esperienze lavorative plurime, andrà presentato un “Modello B” per ciascuna di esse.;

   c. attestato di frequenza con profitto dei moduli formativi di cui all’art. 3 dell’Accordo Stato regioni enti locali del 17 aprile 2019, prot. n. 65/CSR;

2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante i requisiti di cui all’art. 240 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada (D.lgv n. 285 del 30 aprile 1992) – modello A;

3. l’attestazione del versamento intestata all’istante relativa all’imposta di bollo, attualmente pari a Euro 16,00 corrispondente alla domanda d’esame. Il versamento dovrà essere effettuato attraverso il sistema PagoPA, presente sul Portale dell’automobilista nella sezione “servizi on-line – Pagamenti PagoPA (link: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/pag…), utilizzando il codice tariffa N019;

4. l’attestazione del versamento intestata all’istante relativa all’imposta di bollo, attualmente pari a Euro 16,00 per il rilascio del certificato di idoneità a seguito del superamento dell’esame. Il versamento dovrà essere effettuato attraverso il sistema PagoPA, presente sul Portale dell’automobilista nella sezione “servizi on-line – Pagamenti PagoPA (link: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/pag…), utilizzando il codice tariffa N019;

5. l’attestazione del pagamento dei diritti per l’ammissione alla sessione d’esame, da effettuare attraverso il sistema PagoPa, presente sul Portale dell’automobilista nella sezione “servizi on-line – Pagamenti PagoPA (link: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/pag…, secondo i seguenti codici tariffe:

   a. Euro 123,95 – Diritto di ammissione ad una sessione di esame per candidati che non siano già titolari di un certificato di idoneità relativo a uno dei Moduli previsti dell’Accordo (Tariffa A1) - TARIFFA CODICE N171 ;

   b. Euro 103,29 – Diritto di ammissione ad una sessione di esame per integrazione, per i candidati già in possesso di un certificato (Tariffa A2) - TARIFFA N172;

   c. Euro 5,16 – Diritti per il rilascio del certificato (Tariffa A3) - TARIFFA N173;

LE SUDDETTE TARIFFE SONO GIA' PRESENTI NELLA CATEGORIA "VEICOLI" IN UNA NUOVA VOCE DI CATALOGO DENOMINATA "ABILITAZIONE ISPETTORI AUTORIZZATI"

6. Le attestazioni dei versamenti relativi alle tariffe di cui al punto 5, devono essere intestate a colui che presenta l’istanza.

7. L’attestazione di versamento relativa al rilascio del certificato (Tariffa A3) e quella relativa al bollo di cui al punto 4 possono essere presentate anche dopo aver sostenuto l’esame con esito positivo, ma prima del rilascio dell’abilitazione.

Le domande d’esame possono essere accettate fino a venti giorni (solari) antecedenti alla data fissata per l’esame. Le domande d’esame pervenute successivamente al termine predetto saranno ritenute automaticamente valide per la sessione d’esame immediatamente successiva, salvo rinuncia esplicita del candidato.

SI RICORDA CHE I CANDIDATI LE CUI ISTANZE SONO PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI PUNTI 1, 2, 3, e 5 NON SARANNO AMMESSI ALL’ESAME.

L’ammissione e la non ammissione all’esame e la conseguente convocazione alla seduta d’esame sarà resa nota agli istanti almeno dieci giorni (solari) prima dell’esame, tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

MODULI E DOCUMENTAZIONE

  • istanza di ammissione all’esame tipo “B” per l’abilitazione alla professione di Ispettore autorizzato all’effettuazione delle revisioni dei veicoli con m.c.p.c  < 3,5 t di cui all’allegato 3a alla circolare prot. n. 14116 del 2 maggio 2022;
  • istanza di ammissione all’esame tipo “C” per l’abilitazione alla professione di Ispettore autorizzato all’effettuazione delle revisioni dei veicoli con m.c.p.c  > 3,5 t di cui all’allegato 3b alla circolare prot. n. 14116 del 2 maggio 2022;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante i requisiti di cui all’art. 240 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada (D.lgv n. 285 del 30 aprile 1992) – modello A;
  • dichiarazione di cui al DPR n. 445/2000 resa dal titolare/legale rappresentante della ditta/officina presso la quale l’interessato ha maturato l’esperienza lavorativa. Nel caso in cui l’esperienza lavorativa sia stata maturata presso più soggetti, la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno di essi per il periodo di effettiva collaborazione –  (modello B).

ISCRIZIONE AL REGISTRO RUI

Gli Ispettori autorizzati per poter esercitare la propria professione devono iscriversi al Registro Unico degli Ispettori presentando apposita istanza in bollo alla DGT, ovvero all’Autorità a Statuto speciale competente. Precisamente:

L’ Ispettore autorizzato, non abilitato quale “responsabile tecnico di officina autorizzata” alla data del 31 agosto 2018, che abbia frequentato i corsi di formazione afferenti ai moduli A, B (per l’abilitazione alla revisione dei veicoli con m.c.p.c .< 3,5 t) e/o C (per l’abilitazione alla revisione dei veicoli con m.c.p.c .> 3,5 t) dovrà presentare apposita istanza allegando:

un’attestazione di versamento dell’imposta di bollo di 16 euro assolta attraverso la piattaforma PagoPA presente sul sito del portale dell’automobilista, codice operazione N019;

e dimostrando:

il possesso di un certificato di firma digitale qualificata emesso su dominio aperto già integrato nell’ambito dei sistemi e dei processi della Motorizzazione;

nel caso di Ispettore autorizzato abilitato alla revisione dei veicoli con m.c.p.c. > 3,5  t,  dovrà essere dimostrato, altresì, il possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali, avente massimale per singolo sinistro non inferiore a Euro 500.000,00, per danni cagionati a persone e cose, nonché agli infortuni sul lavoro riguardanti la propria persona e quella di soggetti terzi, occorsi nell’esercizio della propria funzione durante le prove di revisione di veicoli pesanti.

  • L’ Ispettore autorizzato, non abilitato quale “responsabile tecnico di officina autorizzata” alla data del 31 agosto 2018, che abbia frequentato i corsi di formazione afferenti ai moduli A, B (per l’abilitazione alla revisione dei veicoli con m.c.p.c .< 3,5 t) e/o C (per l’abilitazione alla revisione dei veicoli con m.c.p.c .> 3,5 t) dovrà presentare apposita istanza allegando:
  • un’attestazione di versamento dell’imposta di bollo di 16 euro assolta attraverso la piattaforma PagoPA presente sul sito del portale dell’automobilista, codice operazione N019;
    e dimostrando:
  • il possesso di un certificato di firma digitale qualificata emesso su dominio aperto già integrato nell’ambito dei sistemi e dei processi della Motorizzazione;

nel caso di Ispettore autorizzato abilitato alla revisione dei veicoli con m.c.p.c. > 3,5  t,  dovrà essere dimostrato, altresì, il possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali, avente massimale per singolo sinistro non inferiore a Euro 500.000,00, per danni cagionati a persone e cose, nonché agli infortuni sul lavoro riguardanti la propria persona e quella di soggetti terzi, occorsi nell’esercizio della propria funzione durante le prove di revisione di veicoli pesanti

  1. Ispettore autorizzato al 31 agosto 2018, non in attività (ex responsabile tecnico di officina autorizzata per la revisione dei veicoli con m.c.p.c < 3,5 t), dovrà presentare l’istanza di cui al Modello C, allegando:
  2. un’attestazione di versamento dell’imposta di bollo di 16 euro assolta attraverso la piattaforma PagoPA presente sul sito del portale dell’automobilista codice operazione N019;
    e dimostrando:
  3. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante il possesso di un certificato di firma digitale qualificata emesso su dominio aperto già integrato nell’ambito dei sistemi e dei processi della Motorizzazione;
  4. il possesso del certificato di abilitazione alla professione di responsabile tecnico di officina autorizzata per la revisione dei veicoli con m.c.p.c < 3,5 t.
  • Ispettore autorizzato al 31 agosto 2018,  in attività (ex responsabile tecnico di officina autorizzata per la revisione dei veicoli con m.c.p.c < 3,5 t): nelle more dell’implementazione di soluzioni in grado di semplificare e rendere sostenibili le procedure in capo alle autorità pubbliche coinvolte (Province e UMC) la procedura di iscrizione al RUI al momento non è attiva.

AGGIORNAMENTO E MODIFICA DEI DATI INSERITI NEL RUI

L’Ispettore autorizzato per il mantenimento dell’abilitazione è tenuto a svolgere corsi di aggiornamento con cadenza triennale, della durata di 30 ore (art. 9 DD n. 40/2022).

L’Ispettore è tenuto a comunicare gli estremi del corso di aggiornamento alla DGT competente, ovvero all’Autorità a Statuto speciale.

L’Ispettore autorizzato al 31 agosto 2018 (ex responsabile tecnico di officina autorizzata per la revisione dei veicoli con m.c.p.c < 3,5 t), assolveranno l’obbligo della formazione secondo le seguenti tempistiche:

  • entro il 31 dicembre 2023, per gli ispettori abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2002;
  • entro il 31 marzo 2025, per gli ispettori abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010;
  • entro il 31 dicembre 2025, per gli ispettori abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2018.

 

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