Aziende ed ambito territoriale
L’agevolazione si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con un contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato, esclusivamente dalle aziende ubicate in una delle seguenti Regioni:
· Regioni "meno sviluppate": Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia,
· Regioni "in transizione": Abruzzo, Molise e Sardegna.
Alcuni requisiti indispensabili per poter usufruire dell’agevolazione 2017. Solo per citarne alcuni:
· rispettare gli obblighi di legge e di contratto collettivo applicato dall’azienda al rapporto di lavoro agevolato;
· essere in regola con il pagamento dei contributi;
· rispettare eventuali diritti di precedenza;
· non avere in corso sospensioni di rapporti di lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale.
Il bonus potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'INPS il nuovo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato, che verranno effettuate nel Mezzogiorno dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. Per usufruire del beneficio i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all'INPS, esclusivamente in via telematica, un'istanza preliminare di ammissione, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intenderanno effettuare. Il termine per la fruizione previsto è il 28 febbraio 2019.
Tipologia di assunzione
La tipologia contrattuale incentivata è unicamente quella del contratto subordinato a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione. La disponibilità agevolativa potrà riguardare anche il contratto di apprendistato professionalizzante. L'incentivo è riconosciuto, altresì, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.
Rientra nell'ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
Per quanto riguarda la durata oraria, del rapporto di lavoro agevolato, è prevista la possibilità anche del tempo parziale. In questo ultimo caso, l’incentivo dovrà essere proporzionalmente ridotto rispetto al tempo pieno.
Lavoratori
I destinatari del bonus contributivo sono persone disoccupate e cioè prive di impiego che dichiarano - ai sensi dell'articolo 19, del Decreto Legislativo n. 150/2015 - in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, concordate con il Centro per l'impiego.
Inoltre, per usufruire del bonus, i lavoratori devono trovarsi in una delle seguenti condizioni soggettive od oggettive:
· giovani di età compresa tra i 15 anni e 24 anni;
ovvero
· lavoratori con oltre 24 anni di età, "privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi". Cioè coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (Decreto del Ministro dei Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013)
Non sono soggetti destinatari dell’agevolazione coloro i quali dovevano essere obbligatoriamente assunti dall’azienda per motivi di legge (es. azienda obbligata da un verbale ispettivo perché il lavoratore prestava attività lavorativa “in nero”) o di contratto collettivo (es. diritto di precedenza). Inoltre, per usufruire dell’incentivo, l’azienda non deve aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi sei mesi con lo stesso lavoratore.
Valore dell’agevolazione
L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro per lavoratore assunto. Non essendo prevista una durata all’incentivo, si ritiene che si tratti di un solo anno, anche se il Decreto ministeriale è fuorviante in tal senso, in quanto, all’art. 5, comma 1, nello stabilire il limite di decontribuzione recita così: “nel limite massimo di 8.060 euro annui”; quasi a stabilire una pluralità di anni agevolati.
Come già precisato, in caso di assunzione a tempo indeterminato e part-time, il massimale degli 8.060 euro dovrà essere riproporzionato all’orario ridotto.
L'incentivo, ad eccezione dell’agevolazione prevista per l’apprendistato, non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.
Modalità di fruizione dell’incentivo
Per usufruire del beneficio contributivo i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all'INPS, esclusivamente in via telematica, un'istanza preliminare di ammissione, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intenderanno effettuare.
L’Istituto previdenziale effettuerà, a sua volta, una valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.
Verificata la disponibilità residua delle risorse, l’INPS comunicherà, all’azienda interessata, che è stato prenotato, da questa, l'importo dell'incentivo.
Dopo la ricezione del nulla-osta all’incentivo, il datore di lavoro dovrà effettuare 2 passaggi fondamentali:
· Entro i successivi 7 giorni, dovrà procedere, qualora non l’abbia ancora fatto, ad assumere il lavoratore sul quale vuole applicare l’incentivo.
· Entro i successivi 10 giorni - sempre dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto - deve comunicare l'avvenuta assunzione all’Inps, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L'incentivo potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto previdenziale. Inoltre, la fruizione, dovrà essere completata, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.
Rispetto delle regole del diritto Europeo
L’esonero contributivo dovrà rispettare le regole Europee in materia di aiuti di stato (Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013) e quindi l’azienda non potrà sforare il limite del regime “de minimis", il cui controllo è demandato all’Inps. Lo sforamento è consentito esclusivamente qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell'intensità dell'aiuto (articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014), conformemente a quanto previsto. Restano, comunque, fuori dalla verifica sull’incremento occupazionale netto, quelle riduzioni del personale avvenute nei 12 mesi antecedenti l'assunzione del lavoratore, qualora vi sia una delle seguenti motivazioni:
· dimissioni volontarie,
· invalidità,
· pensionamento per raggiunti limiti di età,
· riduzione volontaria dell'orario di lavoro,
· licenziamento per giusta causa.
Risorse finanziarie disponibili
L’ammontare delle risorse, poste a disposizione della nuova agevolazione contributiva, è pari a 530 milioni di euro, così suddivise:
- 500 milioni destinati alle aziende che assumono lavoratori nelle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- 30 milioni destinati alle aziende che assumono lavoratori nelle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna).
Definizione della procedura
Per l’operatività della procedura incentivante, sono necessari alcuni passaggi:
· l’INPS dovrà definite, con una apposita circolare, le modalità operative per la comunicazione telematica della domanda di ammissione al beneficio;
· il Ministero del Lavoro dovrà emanare un Decreto Direttoriale per disciplinare i rapporti con l'Istituto previdenziale.