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ALBO GESTORI AMBIENTALI - Pagamento del diritto annuale entro il prossimo 30 aprile - Possibile il pagamento telematico

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Pagamento del diritto annuale entro il prossimo 30 aprile - Possibile il pagamento telematico

Le imprese iscritte all'Albo, secondo quanto stabilito dall’articolo 21 del D.M. n. 406/1998, sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo importi che sono diversificati a seconda della categoria e classe di appartenenza.

Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe entro il 30 aprile 2019.

A decorrere dal 2014, in sostituzione del bollettino di conto corrente postale cartaceo, viene inviato a tutte le imprese un avviso di pagamento tramite PEC all’indirizzo di posta certificata dell’impresa, contenente le istruzioni ed i riferimenti per effettuare il pagamento dei diritti annuali dovuti, mediante i canali elettronici messi a disposizione.

All'interno del sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nell’area riservata alle imprese, è disponibile il servizio per il pagamento telematico del diritto in questione. In questo modo è possibile provvedere al versamento mediante:

- carta di credito,

- MAV Elettronico bancario.

E’ possibile effettuare il pagamento tramite TelemacoPay o IConto solo se nello stesso pagamento sono anche contenuti versamenti per bolli e/o diritti di segreteria.

Le imprese iscritte in più categorie versano l'importo totale del diritto annuale derivante dalla somma dei singoli importi per ciascuna categoria e relativa classe.

Facciamo presente che alcune Sezioni regionali non accettano i pagamenti effettuati su c/c postale o con bonifico bancario.

Per eseguire il pagamento si deve accedere al portale e si deve selezionare la voce "Login Imprese".

Pagando direttamente on-line tramite l’area riservata il diritto viene registrato in automatico; non è quindi necessario inviare la copia di pagamento alla Sezione.

Ricordiamo che, per le imprese iscritte ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come sostituito dall’art. 2, comma 30, del D. Lgs. n. 4/2008, che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno, l’importo è fissato in euro 50.00.

L'omissione del pagamento del diritto annuale comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo per la categoria interessata che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento (art. 24, comma 7, del D.M. n. 120/2014).

Durante il periodo di sospensione l'impresa non può svolgere l'attività della categoria sospesa. Inoltre non verranno rilasciate né visure, né certificati, né verranno deliberate variazioni e/o rinnovi.

Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti sono cancellate d'ufficio (art. 20, comma 1, lettera f), D.M. 120/2014).

Fonte tuttocamere.it

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