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Se all’Inps non risultano i contributi versati

Contributi previdenziali mancanti e costituzione di rendita vitalizia: come provare l’esistenza del rapporto di lavoro.

Non sono pochi i lavoratori che scoprono, alle soglie della pensione, dei “buchi contributivi” nell’estratto conto Inps: il più delle volte si tratta di rapporti di lavoro datati nel tempo, per i quali non è stata versata la contribuzione previdenziale dovuta.

In questi casi, se i contributi sono prescritti e non è possibile inviare la denuncia o la segnalazione contributiva all’Inps, l’unica soluzione è riscattare i periodi privi di contributi, attraverso la cosiddetta costituzione di rendita vitalizia.

La legge, difatti, ammette la possibilità che il datore di lavoro, o i suoi eredi, costituiscano presso l’Inps una rendita vitalizia reversibile, pari alla quota di pensione che sarebbe spettata al lavoratore in base ai contributi non versati. Se non è possibile ottenere dal proprio datore di lavoro la costituzione della rendita, il dipendente o i suoi eredi possono riscattare gli anni di contributi mancanti, pagando “di tasca” l’onere di riscatto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ma se all’Inps non risultano i contributi versati, con quali mezzi è possibile provare l’esistenza del rapporto di lavoro dipendente, per poter riscattare i periodi scoperti?

Sul punto si è recentemente espressa la Corte di Cassazione [1] ed è stata emanata una circolare esplicativa dall’Inps [2]: la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro per la costituzione della rendita deve essere necessariamente scritta e di data certa. Non solo: con gli stessi mezzi à necessario dimostrare che si tratta di un rapporto di lavoro subordinato.

La costituzione di rendita vitalizia, infatti, è ammessa soltanto per i rapporti di lavoro dipendente e per alcuni lavoratori autonomi, che di fatto dipendono da un altro soggetto.

Chi può riscattare i contributi non versati?

La costituzione della rendita vitalizia è ammessa per i lavoratori subordinati e per i seguenti lavoratori autonomi:

  • familiari coadiutori e coadiutori non familiari dell’imprenditore artigiano o commerciale;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • collaboratori iscritti alla gestione Separata Inps;
  • associati in partecipazione;
  • lavoratori autonomi occasionali.

Come provare l’esistenza del rapporto di lavoro?

In base a quanto chiarito dalla Cassazione [1], la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro deve consistere in un documento scritto di data certa.

La durata del rapporto e la retribuzione possono invece essere provate anche con altri mezzi [3], come la testimonianza: ad ogni modo, è imprescindibile che il giorno in cui si è costituito il rapporto emerga da documentazione scritta con data certa. A partire da questa data, difatti, si deve poter ricostruire, con ogni mezzo, la durata e l’onerosità del rapporto lavorativo.

Occorre inoltre dimostrare che il rapporto lavorativo in questione è un rapporto subordinato, quindi deve essere provato il vincolo di subordinazione [4].

Per riscattare i contributi non versati basta la sentenza?

L’accertamento in giudizio dell’esistenza del rapporto di lavoro può essere utilizzato come prova del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della costituzione della rendita vitalizia? La risposta è negativa [2], nelle ipotesi in cui il giudizio sia fondato su prove testimoniali e non su documentazione scritta di data certa. Per dimostrare l’esistenza e la costituzione del rapporto, nonché il vincolo di subordinazione, l’unica prova consentita è scritta e di data certa; le prove testimoniali sono idonee solo per dimostrare la durata e la retribuzione. Il giudicatointervenuto tra le parti non integra la prova scritta.

font:   - https://www.laleggepertutti.it/287626_se-allinps-non-risultano-i-contributi-versati?fbclid=IwAR3ticDEmQC4Aa0PtmasS0fkFviRZGHNCqg8ryM6i-8dUwOVFeTzxzxsRKA

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