Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo
2020, n. 70, ha introdotto una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese
danneggiate dall’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-
19 nel nostro Paese.
In particolare, si fa riferimento alle seguenti misure:
a) moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche
e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese, prevista all’art. 56;
b) nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all’art. 49.
In relazione a quanto sopra, si illustrano di seguito i principali aspetti delle suddette
misure, corredate con alcune prime indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e
delle finanze con specifiche FAQ del 22 marzo 2020 (cfr. allegato), elaborate anche
in risposta alle richieste di chiarimenti avanzate dall’ABI.
Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese
colpite dall’epidemia di COVID-19
1. Le misure di sostegno finanziario (art. 56, comma 2)
Le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni
debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 del d.lgs. n. 385
del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla
concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite di apposita
comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario, di cui al comma 2, lett.
a), b) e c) del suddetto decreto:
a) le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su
crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di
pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere
revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora
utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è
posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime
condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono
prorogati coerentemente senza formalità. Come precisato dalla relazione
illustrativa al decreto, la restituzione dei predetti prestiti avviene con modalità
che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
c) il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri
finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di
cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30
settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di
sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna
formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri
sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la
sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto
capitale.
Inoltre, a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo 2020,
si precisa che:
- per “elementi accessori” si intendono tutti i contratti connessi al contratto di
finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i
contratti in derivati); questi contratti sono prorogati senza formalità,
automaticamente, alle condizioni del contratto originario;
- anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di
anticipi su crediti esistenti di cui alla lettera a), permangono inalterati gli elementi
accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità;
- il periodo di sospensione di cui alla lettera c) comprende anche la rata in scadenza
il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve
essere pagata.
Sostegno alla liquidità delle PMI, cosa c’è da sapere
Le disposizioni contenute nell’articolo 56 del D.L. “Cura Italia”
Il decreto legge ‘Cura Italia’ prevede una moratoria per le micro (le cc.dd. partite IVA), piccole e medie
imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali, i quali beneficiano complessivamente di una moratoria
su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro. Vengono congelate fino al 30
settembre linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di
prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza. Ecco nel dettaglio le disposizioni previste
dall’articolo in questione.
In cosa consistono le misure di moratoria
Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per
oggetto:
(i) La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di
anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli
importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al
30 settembre 2020;
(ii) La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza
prima del 30 settembre 2020;
(iii) La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in
scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. E’ facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera
rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.
Le imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie
- Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la
definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato
inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già
anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese
anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.