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OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI

La scrivente Associazione di categoria è disponibile a pubblicare sul proprio portale digitale, ciò che prevede la legge 124/2017 dal comma 125 al comma 129, vale a dire che entro il 10 dicembre di ogni anno è necessario pubblicare sul proprio sito aziendale o sul portale digitale dell’Associazione di categoria di appartenenza, l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici di cui si è usufruito nel corso dell’esercizio della propria attività dell’anno precedente. Questo significa che entro il 30 dicembre 2021 occorre pubblicare l’elenco dei contributi pubblici ricevuti da gennaio a dicembre 2020.

II soggetti chiamati a rispettare questa disposizione sono tutte le ditte individuali e società Iscritte al Registro delle Imprese tranne le società di capitali (Spa, srl, Sapa).

Gli aiuti e i contributi pubblici per i quali vige l’obbligo di pubblicazione sul portale digitale entro il 30 dicembre, sono erogati dalle seguenti figure:

  • Stato
  • Regioni
  • Province
  • Comuni – Comunità montane e relativi consorzi o associazioni
  • Istituzioni Universitarie
  • Istituti autonomi case popolari
  • Camera di Commercio, Artigianato, agricoltura, Industria
  • Enti pubblici economici
  • Amministrazioni e aziende del Servizio sanitario Nazionale
  • ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni)
  • Agenzie fiscali
  • Società a controllo pubblico.

N.B. Le imprese che hanno ricevuto finanziamenti previsti dal decreto liquidità, devono pubblicare i contributi ricevuti per la garanzia concessa dal medio credito centrale sui finanziamenti ricevuti.

L’obbligo di pubblicazione è valido per importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro.

Se il totale dei sostegni ricevuti è inferiore a questa cifra non vige alcun obbligo e si riferisce a tutte le seguenti forme di aiuto pubblico:

  • Sussidi
  • Sovvenzioni
  • Contributi (anche quelli in conto capitale, conto esercizio e conto interesse)
  • Vantaggi (intesi come garanzie pubbliche sui finanziamenti ricevuti, utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato)

Non sono oggetto di pubblicazione gli importi ricevuti da pubbliche amministrazioni a seguito di cessioni e/o prestazioni di servizi verso le stesse.

Per ogni contributo pubblico erogato è necessario pubblicare le seguenti informazioni:

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
  • Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante
  • Somma incassata o valore del vantaggio fruito
  • Data di incasso
  • Causale (breve descrizione del tipo di vantaggio alla base dell’erogazione ricevuta.

In caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie corrispondenti all’1 % degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, oltre la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

 

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