La scrivente Associazione di categoria è disponibile a pubblicare sul proprio portale digitale, ciò che prevede la legge124/2017 dal comma 125 al comma 129, vale a dire che entro il 30 giugno di ogni anno è necessario pubblicare sul proprio sito aziendale o sul portale digitale dell’Associazione di categoria di appartenenza, l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici di cui si è usufruito nel corso dell’esercizio della propria attività dell’anno precedente. Questo significa che entro il 30 giugno 2022 occorre pubblicare l’elenco dei contributi pubblici ricevuti da gennaio a dicembre 2021.
II soggetti chiamati a rispettare questa disposizione sono tutte le ditte individuali e società Iscritte al Registro delle Imprese tranne le società di capitali (Spa, srl, Sapa).
Gli aiuti e i contributi pubblici per i quali vige l’obbligo di pubblicazione sul portale digitale entro il 30 giugno, sono erogati dalle seguenti figure:
Stato
Regioni
Province
Comuni – Comunità montane e relativi consorzi o associazioni
Istituzioni Universitarie
Istituti autonomi case popolari
Camera di Commercio, Artigianato, agricoltura, Industria
Enti pubblici economici
Amministrazioni e aziende del Servizio sanitario Nazionale
ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni)
Agenzie fiscali
Società a controllo pubblico.
N.B. Le imprese che hanno ricevuto finanziamenti previsti dal decreto liquidità, devono pubblicare i contributi ricevuti per la garanzia concessa dal medio credito centrale sui finanziamenti ricevuti.
L’obbligo di pubblicazione è valido per importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro.
Se il totale dei sostegni ricevuti è inferiore a questa cifra non vige alcun obbligo e si riferisce a tutte le seguenti forme di aiuto pubblico:
Sussidi
Sovvenzioni
Contributi (anche quelli in conto capitale, conto esercizio e conto interesse)
Vantaggi (intesi come garanzie pubbliche sui finanziamenti ricevuti, utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato)
Non sono oggetto di pubblicazione gli importi ricevuti da pubbliche amministrazioni a seguito di cessioni e/o prestazioni di servizi verso le stesse.
Per ogni contributo pubblico erogato è necessario pubblicare le seguenti informazioni:
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante
Somma incassata o valore del vantaggio fruito
Data di incasso
Causale (breve descrizione del tipo di vantaggio alla base dell’erogazione ricevuta.
In caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie corrispondenti all’1 % degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, oltre la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
In caso di mancata pubblicazione e pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, è prevista una sanzione aggiuntiva corrispondente alla restituzione integrale dei contributi pubblici ricevuti.