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Redditometro: modifiche dal Decreto Correttivo

Il Decreto Correttivo include una norma che modifica il noto Redditometro. In particolare, l'articolo 5, intitolato *Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche*, apporta cambiamenti significativi. Prima di entrare nei dettagli, ricordiamo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) aveva già pubblicato un decreto ministeriale (DM) con le regole sul nuovo Redditometro. Tuttavia, si è reso necessario un intervento correttivo, in quanto la Commissione Finanze, con un parere tecnico, aveva sollecitato il Governo a rafforzare le tutele per i contribuenti. L'obiettivo era evitare il ripristino di strumenti induttivi di massa, come il Redditometro, e limitare l'applicazione esclusivamente ai singoli casi di contribuenti che presentano, ex ante, profili di rischio fiscale.

 

Redditometro: come viene modificato dal Decreto Correttivo

L'articolo 5 del Decreto Correttivo, intitolato *Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche*, stabilisce che la determinazione sintetica del reddito complessivo può essere effettuata solo se il reddito complessivo accertabile supera di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo. Tale importo è aggiornato per legge con cadenza biennale, sulla base degli indici di adeguamento ISTAT.

 

Il contribuente ha sempre la possibilità di dimostrare che:

- a) Il finanziamento delle spese è avvenuto tramite redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte, o comunque legalmente esclusi dalla base imponibile, oppure tramite soggetti diversi dal contribuente;
- b) Le spese attribuite hanno un ammontare diverso da quello indicato;
- c) La quota di risparmio utilizzata per consumi e investimenti si è accumulata nel corso degli anni precedenti.

 

Con la modifica introdotta dal Decreto Correttivo, vengono uniformate le regole tra l'accertamento sintetico puro e quello basato su elementi di capacità contributiva definiti con decreto ministeriale. In entrambi i casi, il contribuente può sempre dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte, o comunque esclusi dalla base imponibile, oppure tramite soggetti diversi dal contribuente.

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