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RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

DAL 13 FEBBRAIO OBBLIGO DI UTILIZZARE IL FORMULARIO DISPONIBILE NEL PORTALE RENTRI

produttori iniziali NON obbligati all’iscrizione al RENTRI” ivi compresi gli iscritti all’albo nella categoria 2bis.”

I produttori iniziali di rifiuti che NON sono obbligati all’iscrizione al RENTRI sono, a titolo esemplificativo:

-        le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali o derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dai trattamenti delle acque e dall'abbattimento dei fumi che hanno fino a 10 dipendenti;

-        le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività, quali le attività agricole, commerciali, di servizio, sanitarie, di costruzioni e demolizioni;

-        i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di enti o imprese.

Questi soggetti, a decorrere dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il modello di FIR riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 (c.d. “nuovo modello”) nel formato cartaceo.

Il FIR cartaceo deve essere emesso e vidimato digitalmente tramite il RENTRI. La vidimazione digitale può avvenire alternativamente mediante:

- il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale RENTRI. In questo caso il soggetto deve registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” disponibile sul portale RENTRI. La registrazione, che richiede un set minimo di informazioni, non comporta alcun pagamento di diritti o contributi e deve essere effettuata solo nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.

 

 I produttori iniziali di rifiuti possono compilare il FIR vidimato digitalmente:

a)     attraverso i propri sistemi gestionali;

b)    attraverso il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI nell’area “Produttori di rifiuti non iscritti” del portale RENTRI;

c)     manualmente. In questo caso l’operatore stampa il FIR vidimato digitalmente e inserisce i dati relativi al produttore/detentore, al trasportatore, al destinatario, all’eventuale intermediario, alla tipologia e quantità stimata di rifiuto, manualmente.

In tutti i casi il FIR cartaceo è stampato in due copie che, una volta compilate, devono essere firmate in maniera autografa sia dal produttore che dal trasportatore. 

Una copia rimane al produttore, l’altra accompagna il rifiuto durante tutto il trasporto e viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.

Si allega inoltre il link con un tutorial dedicato.

https://vimeo.com/912868674/a8509440d9?ts=0

Si consiglia inoltre di verificare se l’impresa rientra tra gli operatori tenuti all’iscrizione al RENTRI

https://vimeo.com/912861912/af5bab31c9?ts=0

 

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