Pensioni
Pensioni ai superstiti
CHE COSA È
È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:
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pensionato (pensione di reversibilità);
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lavoratore (pensione indiretta).
Per i superstiti dei lavoratori e dei pensionati della Gestione pubblica può essere riconosciuto il diritto alla pensione di privilegio (indiretta o di reversibilità).
I superstiti dell’iscritto nella assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità nel caso in cui la morte del dante causa risulti riconducibile, con nesso di causalità diretta, al servizio prestato nel corso di un rapporto di lavoro.
A CHI SPETTA
Hanno diritto alla pensione:
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il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto all’assegno al mantenimento;
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il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
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i figli, adottivi e affiliati riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, non riconoscibili ai sensi degli art. 279, 580 e 594 del c.c., nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati dal coniuge del deceduto, minori regolarmente affidati da organi competenti a norma di legge) che alla data della morte del dante causa siano minori, inabili di qualunque età, studenti entro il 21° o 26° anno di età se universitari e siano a carico dello stesso dante causa;
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i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
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i nipoti minori (equiparati ai figli) se a carico degli ascendenti (nonno o nonna), anche se non formalmente loro affidati, alla data di morte dei medesimi.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:
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ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:
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ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
Chi può essere considerato “inabile”
E’ inabile il soggetto che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per i figli maggiorenni inabili è prevista la possibilità di mantenere il diritto alla pensione ai superstiti nonostante lo svolgimento di particolari attività lavorative con finalità terapeutiche e presso determinati datori di lavoro(circolare n. 15 del 2009).
Chi può essere considerato “a carico”
Il superstite viene considerato a carico del defunto al sussistere delle condizioni di:
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non autosufficienza economica: tale condizione sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell’accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato. Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222 del 1984 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento
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mantenimento abituale: tale condizione può desumersi dall’effettivo comportamento del dante causa nei confronti dell’avente diritto.
Per la verifica delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.
REQUISITI
Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:
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almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del D.lvo 503/92);
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almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità).
INDENNITÀ PER MORTE
Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità per morte, se:
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il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione;
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non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
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nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.
La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.
INDENNITÀ UNA-TANTUM
Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l’indennità una-tantum, se:
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non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
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non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;
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è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.
Il diritto all'importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.
LA DOMANDA
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso il Patronato
La domanda vale anche come richiesta dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto.
Nel caso di orfani minori, la richiesta deve essere presentata da chi ne ha la legale rappresentanza.
La domanda per la concessione della pensione ai superstiti può essere presentata in qualsiasi momento successivo alla morte dell’iscritto o del pensionato. Trascorsi, tuttavia, dieci anni dal decesso, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione (articolo 2946 del Codice civile).
Per il trattamento pensionistico privilegiato previsto per la gestione pubblica la richiesta va presentata entro e non oltre i cinque anni dal decesso del dante causa.
QUANDO SPETTA
La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
QUANTO SPETTA
L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:
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60%, solo coniuge (*);
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70%, solo un figlio;
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80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
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100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
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15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti
PENSIONE AI SUPERSTITI, ASSEGNO SOCIALE E PENSIONE SOCIALE
Quando il titolare di un assegno sociale o pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde contestualmente il diritto a dette prestazioni di natura assistenziale, che pertanto vengono revocate dalla data di decorrenza della nuova pensione, anche se a carico di Ente diverso dall'INPS (Circ. 65 del 21 marzo 1984). Vanno, invece, solo ricostituite se derivano da invalidità civile, essendo il reddito dell'anno precedente, in base alla normativa di riferimento, il requisito per la loro concessione o revoca (Circ. 86 del 27 aprile 2000)
CAUSE DI CESSAZIONE
Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:
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per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. In questo caso al coniuge spetta solo l’una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;
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per i figli minori, al compimento del 18° anno di età;
per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
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per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
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per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;
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per i genitori qualora conseguano altra pensione;
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per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;
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per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.
N.B. La cessazione della contitolarità di uno o più soggetti determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari.