Pensioni

Assegno di natalità

L’assegno di natalità è un assegno annuo (c.d. bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, istituito dall’art.1, commi da 125 a 129, della legge di stabilità per l’anno 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190) da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato, a favore dei nuclei familiari il cui genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

Con DPCM 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative. La misura spetta dal mese di ingresso in famiglia, anche in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 2 co. 6 della legge 184/1983 non superiore ai 25.000 euro annui.

A CHI SPETTA

L’assegno spetta ai nuclei familiari in cui sia presente un figlio nato o adottato o in affido temporaneo (disposto ai sensi della legge 184 del 1983), tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, che siano in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

Qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso un'altra famiglia, ai sensi dell’art. 2 della legge 184 del 1983, l’assegno è corrisposto all’affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell’affidamento.

Il valore dell’ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente, secondo le nuove regole introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. Qualora il figlio sia affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti ma l’affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.

COSA SPETTA

E’ concesso un assegno annuale per ogni figlio, nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare:

  • 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
  • 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L’assegno spetta dalla data di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

Può presentare la domanda il genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti :

    1) Cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al riformato articolo 9 del Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni. Ai fini dell’assegno, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
    2) residenza in Italia;
    3) convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso Comune);
    4) ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, o del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, non superiore a 25.000 euro annui. L’ISEE di riferimento è l’ISEE minorenni del bambino per il quale si richiede l’assegno.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. L’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola, a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.

Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata, in nome e per conto del genitore minorenne/incapace, dal suo legale rappresentante.

IL RINNOVO DELL’ISEE

Per poter richiedere l’assegno occorre preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013. E’ necessario che nel nucleo familiare indicato nella DSU sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede l’assegno.

Il termine di validità di ogni DSU scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta ma occorre ogni anno presentarne un’altra. Quindi, in caso di mancata presentazione di una nuova DSU, il beneficio viene sospeso finché non si presenta una nuova DSU. Mentre il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la DSU, per le domande in essere non va invece presentata una nuova domanda.

LA DOMANDA

La domanda di assegno deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, una sola volta, per ciascun figlio, attraverso il Patronato.

QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA E DECORRENZA DELL’ASSEGNO

La domanda di assegno va presentata, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017. In caso di parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare un’apposita domanda per ciascun minore.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge n. 184 del 1983. In tale caso, l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

Qualora l’assegno non possa essere più concesso al genitore richiedente (perché ad esempio decaduto dalla potestà genitoriale oppure perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore), l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno: presentando per il medesimo figlio una nuova domanda, entro i successivi 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice con il quale è stata disposta la decadenza dalla potestà oppure l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In tale caso, l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

Qualora il figlio venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del predetto provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).

In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore. A tal fine, quest’ultimo fornirà all’Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

MODALITA' DI EROGAZIONE

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente secondo le modalità indicate nella domanda. L’INPS paga l’assegno per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda della misura annua dell’assegno (960 euro o 1.920 euro, secondo il valore dell’ISEE), nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.

In caso di domanda presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace, il mezzo di pagamento prescelto dev’essere intestato al genitore minorenne/incapace. Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.

LA DURATA DELL’ASSEGNO

L’assegno è corrisposto mensilmente per un numero massimo di trentasei mensilità, che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.

L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina:

  • quando il figlio compie i tre anni di età oppure quando si raggiungano tre anni dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. I tre anni, pari a 36 mesi, si calcolano a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso);
  • quando il figlio raggiunge i 18 anni di età;
  • quando il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, ISEE superiore ai 25.000 euro annui, revoca dell’affidamento);
  • quando si verifica una causa di decadenza.

CAUSE DI DECADENZA

Il beneficiario, oltre che nel caso di perdita di uno dei requisiti di legge, decade dalla prestazione nei seguenti casi:

  • decesso del figlio;
  • revoca dell’adozione;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
  • affidamento del minore a terzi.

Il richiedente è tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato e, comunque, entro i successivi 30 giorni, la perdita di uno dei requisiti oppure il verificarsi di una delle predette cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell’INPS delle somme erogate indebitamente.

Qualora il richiedente perda uno dei requisiti previsti dalla legge oppure qualora si verifichi una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore oppure, in caso di affidamento temporaneo del figlio, dall’affidatario sempre che sussistano in capo a tali soggetti i requisiti di legge.

 

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